Art. 14.
(Sanzioni).

      1. Il Garante, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza alle proprie richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, irroga sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non inferiori a 100 euro e non superiori a 10.000 euro.